Unione Dei Pompieri Volontari

AUTISTI – AUTISTI —– PRUDENZA E DILIGENZA NON BASTANO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ATTENZIONE       ATTENZIONE      ATTENZIONE        ATTENZIONE 

RIBADIAMO L’IMPORTANZA DI RISPETTARE IL CODICE DELLA STRADA

Art. 177.

Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze

1. L’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonchè degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri. L’uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell’espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonchè la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all’atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.

2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l’obbligo dl lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. É vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.

4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.

 ANDIAMO OLTRE ALLA PRUDENZA E  ALLA DILIGENZA 

Portiamo a conoscenza la sentenza della CORTE DI CASSAZIONE su un incidente accorso a un collega alleghiamo questo articolo e il link dove vi è spiegato l’accaduto

Prudenza e diligenza non bastano: condannato un soccorritore – Rescue Press

 

Prudenza e diligenza non bastano: condannato un soccorritore

Luglio 27, 2021

La foto dal luogo dell'indicente, fonte Gazzetta di Modena

Le regole di guida in emergenza valgono anche per i Vigili del Fuoco, e la condanna di un effettivo dell’Emilia-Romagna apre il campo a diversi rischi, con un cambio di passo sull’interpretazione della “prudenza e diligenza”. Vi spieghiamo perché serve la “preveggenza”.

E’ stata confermata dalla Cassazione la condanna per lesioni personali ad un soccorritore Vigile del Fuoco che, durante un viaggio verso un’emergenza – con sirene e lampeggianti accesi – ha investito un pedone. Nonostante fosse in emergenza, nonostante viaggiasse rispettando i limiti con prudenza e diligenza, è stato condannato. Perché?

Ancora una condanna in Cassazione per l’autista di un mezzo di emergenza

La notizia è di pochi giorni fa ed è stata rilanciata da Responsabile Civile. L’iter giuridico di questa condanna è contorto e articolato. Il conducente del mezzo di soccorso – un Vigile del Fuoco a bordo di una APS – durante un servizio con lampeggianti e sirene accese ha invaso la corsia di sinistra di una strada urbana, per evitare dei veicoli fermi sulla corsia di marcia dove era presente un semaforo rosso. Un pedone, non avvedendosi dell’arrivo dell’autopompa, ha attraversato le strisce pedonali sull’intersezione proprio mentre il mezzo stava arrivando, restando però nascosto fino all’ultimo momento da un autobus fermo in sosta, che stava facendo scendere i passeggeri. L’impatto è stato inevitabile, e in primo grado la giustizia aveva dato ragione all’autista del mezzo di soccorso, dichiarandolo innocente. Secondo il primo giudice che ha valutato il caso infatti non c’è reato, escludendo i profili di colpa specifica e generica. L’autopompa dai rilievi stava rispettando i limiti vigenti, il Vigile del Fuoco ha fatto affidamento sul rispetto da parte dei veicoli fermi di lasciargli la dovuta precedenza (rispetto violato dal pedone, in considerazione delle cuffie usate per ascoltare la musica che aveva sulle orecchie). Rimaneva solo il problema della visuale, ostruita ad entrambi dall’autobus fermo. Secondo la sentenza di primo grado, che assolveva il Vigile del Fuoco, nemmeno alla velocità di 20 kilometri all’ora sarebbe stato possibile evitare l’impatto. 

Il ribaltamento in Appello: affidarsi agli altri non basta

Nonostante l’assoluzione piena, la Procura e le parti civili si erano rivolte in appello al tribunale superiore di Bologna, dove il giudizio era stato ribaltato: il conducente del mezzo di soccorso – ha rilevato la corte, in una disamina più di diritto che di sostanza – anche laddove impegnato in un servizio di emergenza, non può creare situazioni di pericolo e deve tenere conto di particolari situazioni createsi durante la circolazione, siano esse di traffico o generate per altri motivi. Nel caso di specie la corte d’Appello ha ribaltato il giudizio perché proprio in considerazione della scarsa visuale, prima di immettersi sull’incrocio e di passare sulle strisce pedonali, l’autista Vigile del Fuoco avrebbe dovuto verificare l’assenza di pedoni (che avevano luce verde per attraversamento). Secondo la corte i pedoni potrebbero non aver percepito il transito dei mezzi di soccorso. Inoltre l’autista avrebbe dovuto prevedere la presenza di potenziali attraversatosi, essendo un giorno feriale, alle ore 13, ed essendo in sosta proprio un autobus in quel momento. 

La Cassazione è un giudice di legittimità: in futuro questa sentenza farà scuola

Il ribaltamento, ovviamente, non è andato giù alla difesa dell’imputato. Per questo motivo è scattato un ricorso in Cassazione per una piena e chiara interpretazione dell’articolo 177 del codice della strada, che riguarda nello specifico proprio la condotta dei mezzi e il tema della “prudenza e diligenza”. Che cosa significano? Purtroppo la massima corte di giustizia italiana ha confermato la sentenza di appello, sottolineando come l’interpretazione dell’articolo 177 comma 2 sia giusta quando avviene in modo restrittivo. Nel caso di specie, c’erano le seguenti condizioni:

  • Strada molto trafficata
  • Presenza di un incrocio con passaggio pedonale ampio
  • Luce semaforica rossa per il mezzo di soccorso e verde per i pedoni
  • Ingombro del bus di trasporto fermo sulla corsia adiacente
  • Blocco del traffico causato dal bus
  • Impedimento della visuale ai pedoni in un’ora di punta di giorno feriale

Secondo la Corte bisognava prevedere il passaggio di persone in attraversamento.

La presenza di un intervento di emergenza in atto che costringeva l’autista del mezzo di soccorso a violare il codice della strada, non doveva superare la regola della comune prudenza. Regola che doveva imporre di verificare che nessun pedone avesse iniziato o proseguito l’attraversamento. Secondo la Corte di Cassazione in quel frangente “prudenza e diligenza” avrebbero consigliato di rallentare a passo d’uomo o fermare il mezzo di soccorso, a causa delle troppe variabili in gioco. 

Dalla prudenza alla preveggenza: perché?

Allora il giudice di primo grado ha interpretato male l’articolo 177? Secondo la Cassazione si. Il comma 2 di questo articolo dice chiaramente che prudenza e diligenza devono appartenere all’autista del mezzo di soccorso, sia esso sanitario, dei Vigili del Fuoco o delle Forze dell’Ordine. Non si può fare affidamento sul rispetto da parte degli altri utenti della strada dell’obbligo di lasciare libero il passo, atteso che anche per essi vale la regola della prudenza e della diligenza. L’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità. Secondo la corte infine, il giudice di primo grado non avrebbe inserito nella sua previsione anche la presenza dell’ingombro dell’autobus, una circostanza che – riducendo la visuale – avrebbe dovuto imporre maggiore prudenza. 

Il Vigile del Fuoco quindi è stato condannato per Lesioni personali, articolo 590 del codice penale, e al pagamento di 1.400 euro di spese processuali. La sentenza apre con ogni probabilità alla istituzione di un processo in sede civile, che rischia di diventare un caso di specie dalle conseguenze davvero gravi per chi si occupa di guida in emergenza. La prevedibilità di un evento è uno dei punti di maggiore difficoltà per qualsiasi situazione di guida in emergenza.